˙ Sentenza  72/1982 (ECLI:IT:COST:1982:72)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 25/02/1982;    Decisione  del 02/04/1982
Deposito del 16/04/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9865
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 72

SENTENZA 2 APRILE 1982

Deposito in cancelleria: 16 aprile 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 21 aprile 1982.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, sul ricorso proposto da Del Re Lucia, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 28 gennaio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto in fatto:

Mediante un'ordinanza emessa il 10 giugno 1980, la Commissione tributaria di primo grado di Pordenone ha sollevato - in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, "per la parte in cui prevede che si assumano quali valori iniziale e finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'Imposta di Registro".

Il giudice a quo deduce in tal senso che il dettato costituzionale e la stessa ratio dell'INVIM verrebbero "sovvertiti", là dove si faccia gravare l'imposta sul venditore che in effetti non abbia realizzato il plusvalore dell'immobile - come si sarebbe verificato nel caso in esame - esentando invece il compratore dal pagamento dell'imposta medesima, pur quando il prezzo della vendita risulti di gran lunga inferiore al valore venale di mercato.

Nel presente giudizio non vi sono state costituzioni di parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

Con la sentenza n. 126 del 1979 la Corte ha dichiarato - fra l'altro - non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 53 Cost.; ma tale pronuncia aveva per oggetto una censura diversa da quella che ora si pone all'esame della Corte stessa.

L'ordinanza di rimessione non impugna, infatti, l'art. 6 del d.P.R. n. 642 (rectius: n. 643) del 1972, argomentando che l'imposta sul plusvalore degli immobili non dovrebbe tener conto dell'inflazione monetaria; bensì ritiene illegittimo il secondo comma del citato articolo, in quanto il legislatore non ha distintamente previsto e regolato l'ipotesi che il plusvalore non sia stato realizzato da parte del soggetto passivo del tributo: nel qual caso sarebbe lesivo del principio di capacità contributiva il fatto che l'INVIM venga posto a carico del venditore (anziché dell'acquirente).

Tuttavia, la questione è palesemente infondata. Va infatti ricordato che la base imponibile dell'INVIM, se non il presupposto del tributo stesso, consiste nell'incremento di valore dell'immobile considerato, che si produca nel periodo intercorrente fra le due date indicate dall'art. 6, primo comma del d.P.R. n. 643; sicché l'imposta è dovuta non tanto a causa, quanto "all'atto dell'alienazione a titolo oneroso", come, espressamente precisa l'art. 2 del predetto decreto, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688. E tale incremento di valori immobili, oggettivamente assunto, rappresenta di per sé "sicuro indice di capacità contributiva", come la Corte ha rilevato nella sentenza n. 126 del 1979.

Sarebbe del resto incongruo, ed anzi determinerebbe discrasie ben più sensibili di quella denunciata, pretendere che l'intero incremento di valore (o una frazione di esso) non venga gravato da nessuna imposta, nell'eventualità - per altro difficile da dimostrare - che l'alienazione sia stata effettuata contro il corrispettivo di un prezzo inferiore al valore venale. Ma precisamente questa risulterebbe la conseguenza dell'accoglimento dell'impugnativa, quale essa è stata proposta nell'ordinanza in esame.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere