Ordinanza 61/1982 (ECLI:IT:COST:1982:61)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Camera di Consiglio del 25/02/1982;    Decisione  del 12/03/1982
Deposito de˙l 25/03/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14534
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 61

ORDINANZA 12 MARZO 1982

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 89 del 31 marzo 1982.

Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1981 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Scalia Giuseppe e l'ENPAS, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21 ottobre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che: 1. - Provvedendo su ricorso depositato il 27 giugno 1978, con cui Scalia Giuseppe aveva chiesto condannarsi l'ENPAS al pagamento in suo favore della differenza del 20% dell'indennità di buonuscita previa declaratoria d'incostituzionalità degli artt. 3 e 38 t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, appr. con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'adito Pretore di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, senza farsi carico dell'eccezione di improponibilità (o di inammissibilità) della domanda, basata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi nell'interesse dell'Istituto mediante memoria depositata il 26 settembre 1978, sugli articoli 25 e 28 dello stesso d.P.R. (nonché della sopravvenuta l. 20 marzo 1980, n. 75), giudicò non manifestamente infondata la proposta questione in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 12 maggio 1981, notificata il 22 e comunicata il 29 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 290 del 21 ottobre 1981 e iscritta al n. 451 R.O. 1981;

che: 2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che: 3. - Difetta la verifica della rilevanza della proposta questione per non avere il giudice a quo preso in esame l'eccezione di improponibilità (o di inammissibilità) della domanda di merito sollevata dall'ENPAS; omissione di esame che impone la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 con ordinanza 12 maggio 1981 in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere