˙ Ordinanza 5/1982 (ECLI:IT:COST:1982:5)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Udienza Pubblica del 24/11/1981;    Decisione  del 07/01/1982
Deposito del 14/01/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14524
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 5

ORDINANZA 7 GENNAIO 1982

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 19 del 20 gennaio 1982.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1976 dal Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Verona nel procedimento penale a carico di Rugo Pietro ed altri, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale militare di Verona, con ordinanza 29 ottobre 1976, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con r. d. 9 settembre 1941, n, 1022, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione;

Considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale è entrata in vigore la legge 7 maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, la norma impugnata;

Rilevato che, di conseguenza, si rende necessario che il Giudice istruttore del Tribunale militare di Verona proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della norma sopravvenuta;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del Tribunale militare di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere