N. 264
ORDINANZA 22 DICEMBRE 1982
Deposito in cancelleria: 31 dicembre 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 del 12 gennaio 1983.
Pres. ELIA - Rel. GALLO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma secondo, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, sul ricorso proposto da Giannini Giulio, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Monza, con ord. 3 novembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma secondo, p.p. d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento agli artt. 13 comma primo, 24 comma primo e 3 comma primo Cost., nella parte in cui dispone l'improcedibilità del ricorso quando non ne sia stata allegata copia,
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato, però, che, sotto la stessa data dell'ordinanza di rimessione, è sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il cui art. 8 ha integralmente sostituito il denunciato art. 17 del precedente Decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma concernente la lamentata improcedibilità,
che conseguentemente gli atti devono essere restituiti al giudice a quo affinché riesamini la rilevanza alla luce della citata nuova normativa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Monza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere