˙ Ordinanza 262/1982 (ECLI:IT:COST:1982:262)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 02/12/1982;    Decisione  del 22/12/1982
Deposito del 31/12/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14584
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 262

ORDINANZA 22 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 31 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 del 12 gennaio 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi) promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dal Pretore di Chiusa, nel procedimento penale a carico di Ciotti Massimo, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 30 luglio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione è assolutamente carente di qualsiasi nferimento alla fattispecie concreta,

che solo il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento tramite l'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto declaratoria d'infondatezza.

Considerato peraltro che, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Vedi recentemente sent. 29/82, 158/ 82 e ord. 203/82), la carenza sopra rilevata lascia insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23 secondo comma, della L. 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui l'Autorità che solleva questione di legittimità costituzionale deve riferire, nella stessa ordinanza di rimessione, i termini e i motivi della questione,

che conseguentemente s'impone declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369 sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., con ord. 18 aprile 1980 dal Pretore di Chiusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere