˙ Ordinanza 261/1982 (ECLI:IT:COST:1982:261)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 02/12/1982;    Decisione  del 22/12/1982
Deposito del 31/12/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15712
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 261

ORDINANZA 22 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 31 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 del 12 gennaio 1983.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1976 dal Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Corvisieri Silverio, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 3 maggio 1976, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 57 c.p. e 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a quo, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 198 del 18 novembre 1982;

che non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Milano del 3 maggio 1976 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere