N. 260
ORDINANZA 22 DICEMBRE 1982
Deposito in cancelleria: 31 dicembre 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 del 12 gennaio 1983.
Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) promossi con le ordinanze emesse il 14 dicembre 1981 dal Pretore di Prato, il 3 novembre 1981 dal Pretore di Viterbo, il 13 gennaio 1982 dal Pretore di Teramo, il 3 dicembre 1981 dal Tribunale di Isernia, il 16 marzo 1982 dal Tribunale di Reggio Calabria e il 19 marzo 1982 dal Tribunale di Fermo, rispettivamente iscritte ai nn. 45, 50, 85, 150, 333 e 381 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137, 171, 220, 276, 297 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Benelli Luigi e dell'INPS;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai nn. 50, 85, 150 e 381 registro ordinanze 1982 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo delle pensioni di invalidità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
che con l'ordinanza n. 45 registro ordinanze 1982 viene sollevata, sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo delle pensioni di invalidità a carico della stessa gestione speciale per i lavoratori agricoli ai titolari di pensione diretta della CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti locali), sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
che infine con l'ordinanza n. 333 registro ordinanze 1982 viene sollevata, in riferimento agli stessi artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni dirette a carico della gestione speciale commercianti per chi sia già titolare di altra pensione diretta dello Stato.
Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze nn. 50, 85, 150, 333 e 381/1982 sono state già prospettate alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 102 del 1982, riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate;
che anche la questione sollevata con l'ordinanza n. 45/1982 viene prospettata in termini sui quali questa Corte si è già pronunciata, sia con la citata sentenza n. 102 del 1982 sia con la sentenza n. 34 del 1981, che ha equiparato i pensionati della CPDEL ai pensionati dello Stato per quanto riguarda il trattamento minimo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 - già decise con le sentenze nn. 34 del 1981 e 102 del 1982 - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere