˙ Ordinanza 252/1982 (ECLI:IT:COST:1982:252)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 02/12/1982;    Decisione  del 20/12/1982
Deposito del 29/12/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15708
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 252

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1983.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal giudice istruttore del tribunale di Grosseto, nel procedimento penale a carico di Bindi Lorenza, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui è previsto il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi specificate nell'art. 3 della citata legge n. 75 del 1958 anche ove il fatto sia commesso nei confronti di persona maggiore degli anni diciotto, ma minore degli anni ventuno, assumendosi che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto punirebbe con la stessa pena fatti commessi nei confronti di persona inferma o minorata e nei confronti di persona maggiorenne e perciò capace (siccome ritenuta tale dalla legge);

considerato che identica questione è già stata esaminata dalla Corte e ritenuta infondata con la sentenza n. 205 del 1982;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto e di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere