N. 250
ORDINANZA 20 DICEMBRE 1982
Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1983.
Pres. e Rel. ELIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere) promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Revelin Giuseppe contro la Regione Veneto, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1 settembre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il giudice relatore Leopoldo Elia
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza emessa il 5 luglio 1978, pervenuta a questa Corte il 30 marzo 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 della legge Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 7 del 1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 della legge Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, sollevata dal TAR Veneto con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere