˙ Ordinanza 249/1982 (ECLI:IT:COST:1982:249)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 02/12/1982;    Decisione  del 20/12/1982
Deposito del 29/12/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14581
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 249

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4, Comma terzo, della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e relative modifiche) promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1976 dal Tribunale di Cremona - Sez. agraria - nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bianchi Maria Chiara ed altri e Ferrari Mario, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 2 maggio 1979.

Udito nella Camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia

Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con ordinanza pronunciata l'11 ottobre 1976, pervenuta a questa Corte il 14 febbraio 1979, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, in particolare del 15 (rectius 11) comma di quest'ultimo e dell'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;

considerato che parte delle questioni proposte sono già state decise da questa Corte con la sentenza n. 153 del 1977;

che, comunque, sulle restanti questioni può influire la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha compiutamente modificato il sistema della legge denunciata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza delle questioni proposte.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFAN0 - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere