˙ Ordinanza 248/1982 (ECLI:IT:COST:1982:248)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 02/12/1982;    Decisione  del 20/12/1982
Deposito del 29/12/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15705
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 248

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 71, commi primo e quarto, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con le ordinanze emesse il 30 marzo e l'8 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari nei procedimenti penali a carico di Mocci Oliviero e di Tadei Marco ed altri, iscritte ai nn. 341 e 429 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 20 ottobre 1982;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia

Ritenuto che i Tribunali di Cagliari e di Sassari hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui punisce o comunque prevede le stesse pene per il detentore attuale di un quantitativo non modico di sostanze stupefacenti a fine di uso personale e per il detentore dello stesso quantitativo ad uso di spaccio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 170 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata dai Tribunali di Cagliari e di Sassari con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere