˙ Ordinanza 246/1982 (ECLI:IT:COST:1982:246)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: DE STEFANO
Udienza Pubblica del 05/05/1982;    Decisione  del 20/12/1982
Deposito del 29/12/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15106
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 246

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 1 febbraio 1977, n. 13 (Proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice) promosso con ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 2 marzo 1977, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che successivamente all'udienza di discussione sono entrate in vigore la legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali idroelettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), e la legge 7 agosto 1982, n. 529 (Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), negli artt. 20, e, rispettivamente, 8, delle quali sono contenute norme, circa la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche, che non è da escludere possano essere ritenute rilevanti nella controversia in oggetto;

che perciò occorre che a questo proposito, prima che la controversia stessa sia decisa, regione ricorrente e Presidente del Consiglio dei ministri siano nuovamente sentiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere