˙ Ordinanza 234/1982 (ECLI:IT:COST:1982:234)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 02/12/1982;    Decisione  del 13/12/1982
Deposito del 22/12/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15700
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 234

ORDINANZA 13 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 29 dicembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 50, comma quarto, e 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse il 20 gennaio e 20 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari nei procedimenti penali a carico di Piras Giovannino e di Pilo Costantino ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 263 e 430 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 241 e 269 dell'1 e del 29 settembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con le due ordinanze di cui in epigrafe, il Tribunale di Sassari solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui, in forza del combinato disposto delle norme suddette, occorrerebbe la previa definizione del procedimento tributario onde procedere penalmente anche in relazione al reato configurato nel quarto comma del citato art. 50, per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;

considerato che le questioni proposte sono identiche, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica ordinanza;

che l'art. 13 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha abrogato l'art. 50 e l'ultimo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, avrà effetto solo a far tempo dal 1 gennaio 1983.

Considerato che la Corte ha già esaminato l'unica questione riproposta nelle due ricordate ordinanze, riconoscendone la fondatezza con la sentenza n. 89 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata dal Tribunale di Sassari con le ordinanze di cui in epigrafe, siccome già riconosciuta fondata con la sentenza n. 89 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere