˙ Ordinanza 231/1982 (ECLI:IT:COST:1982:231)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 11/11/1982;    Decisione  del 13/12/1982
Deposito del 22/12/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14251
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 231

ORDINANZA 13 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 29 dicembre 1982.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 21 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge predetta, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 dicembre 1979 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Rejna Alfonso ed altra, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Cretti Giulietto, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 2 dicembre 1981;

3) ordinanza emessa il 26 giugno 1981 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Carosi Giovanni, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 6 gennaio 1982;

4) ordinanza emessa il 2 novembre 1981 dal Tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Mileto Luigi, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale complesso normativo sottopone a sanzione penale l'importazione di modica quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una pena edittale identica a quella comminata per l'importazione di quantità non modica;

che il Tribunale di Catania, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovereto e il Tribunale di Macerata hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del complesso normativo costituito dagli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti (nella specie, canapa indiana) e chi coltivi quantità non modiche.

Considerato che la prima questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 170 del 1982, che non vengono addotti nuovi profili e che la stessa va quindi ritenuta manifestamente infondata;

che gli argomenti contenuti nella menzionata sentenza valgono a far ritenere manifestamente infondata la questione relativa alla coltivazione, in quanto anche la coltivazione è comportamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti sul territorio nazionale e risulta anzi di maggior pericolosità, non essendo valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente infondata:

1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

questioni promosse dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere