˙ Ordinanza 203/1982 (ECLI:IT:COST:1982:203)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 21/10/1982;    Decisione  del 18/11/1982
Deposito del 24/11/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14563
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 203

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 24 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 1 dicembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEIIRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti dalla S.a.s. SIOM ed altro, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione è così testualmente formulata: "ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 44, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, rimette gli atti alla Corte Costituzionale";

considerato che, pertanto, l'ordinanza è assolutamente carente di qualsiasi accenno alla fattispecie concreta, né è indicato in alcun modo il parametro costituzionale cui la denunciata illegittimità andrebbe riferita;

che, per tal modo, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui la stessa autorità giurisdizionale deve riferire, mediante l'ordinanza di rimessione, i termini e i motivi della questione medesima (vedi, in termini, le sent. 28/82 e 158/82 di questa Corte);,

che, conseguentemente, s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza a causa di assoluta carenza di motivazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevata con ordinanza 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFAN0 - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere