N. 201
ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1982
Deposito in cancelleria: 24 novembre 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 1 dicembre 1982.
Pres. ELIA - Rel. GALLO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Roma, sul ricorso proposto dall'Ufficio delle Imposte dirette di Roma contro Mastroleo M. Gabriella, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 2 luglio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che colla predetta ordinanza la Commissione tributaria prospetta dubbi sulla compatibilità costituzionale del citato articolo rispetto agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione in quanto esso attribuirebbe all'Amministrazione finanziaria la possibilità di svolgere il procedimento accertativo dopo la scadenza dei termini di decadenza: con ciò instaurando: a) una situazione di disuguaglianza rispetto alla possibilità di ricorso del contribuente (art. 3 Cost.); b) l'inosservanza dei principi e dei criteri direttivi della Delega che raccomandava la tutela del contribuente e la semplificazione dei rapporti tributari (art. 76 Cost.); c) una situazione di grave squilibrio tra l'interesse pubblico e quelli concorrenti dei privati (art. 97 Cost.).
Considerato che nel frattempo è sopravvenuto il D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 contenente norme integrative e correttive del precedente decreto n. 636 del 1972;
che, in particolare, l'art. 13 del decreto summenzionato ha integralmente sostituito l'art. 21 del precedente decreto, oggetto della sollevata questione di legittimità costituzionale;
che conseguentemente s'impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte, da parte del giudice a quo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere