N. 192
ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1982
Deposito in cancelleria: 17 novembre 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 324 del 24 novembre 1982.
Pres. ELIA - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1981 dal pretore di Ravenna, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Abrotini Gabriele ed altri e l'ENEL, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Ravenna, con ordinanza emessa il 20 marzo 1981, ha impugnato l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma ("in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera collettività, in proporzione della capacità contributiva dei singoli membri di questa, l'onere economico derivante dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle funzioni elettorali"), nonché dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione ("in quanto non prevede il diritto dei lavoratori, chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso gli uffici elettorali, al recupero del riposo non goduto nel caso di coincidenza delle operazioni elettorali con giorni di riposo settimanale");
e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la prima delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del 1982; e si è pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n. 40 del 1981 (per poi ritenerne la manifesta infondatezza, con la citata sentenza n. 124 di quest'anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 36, terzo comma, della Costituzione, sollevate dal pretore di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere