˙ Ordinanza 191/1982 (ECLI:IT:COST:1982:191)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: DE STEFANO - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Udienza Pubblica del 06/10/1982;    Decisione  del 08/11/1982
Deposito del 17/11/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14558
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 191

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 17 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 324 del 24 novembre 1982.

Pres. DE STEFANO - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONINO DE STEFANO, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1976 dal Tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Catalioto Armando, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che all'imputato nel processo dinanzi al Tribunale di Torino venne contestata la contravvenzione di cui all'art. 117 del summenzionato r.d.l. n. 1933 del 1938 concernente la "riforma delle leggi sul lotto pubblico" (e all'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie") ' "per avere, con più azioni commesse in esecuzione della medesima risoluzione criminosa, esercitato clandestinamente su pubblica piazza il gioco della piccola riffa e precisamente il gioco della tombola", così violando il suddetto art. 117, a sensi del quale "è proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico" e "colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila";

che il giudice a quo, premessa l'affermazione dell'appartenenza della contravvenzione in parola alle violazioni in materia finanziaria, ha dubitato della legittimità costituzionale del sopra trascritto art. 117, sollevando apposita questione, in quanto la configurazione come reato finanziario, sia pur solo contravvenzionale, dell'esercizio della riffa mirerebbe a tutelare il monopolio dello Stato relativamente al gioco del lotto, e pertanto contrasterebbe con l'art. 43 Cost., il quale, infatti, riconosce alla legge il potere di "riservare originariamente o trasferire... allo Stato... determinate imprese o categorie di imprese" solo "a fini di utilità generale", e precisamente solo se "si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale";

considerato che, posteriormente all'ordinanza in epigrafe, si sono succedute e sono entrate in vigore leggi che hanno profondamente e variamente ridisciplinato il sistema sanzionatorio, e che tra queste è compresa la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 39 dispone che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite con la sola ammenda";

che, occorrendo conseguentemente valutare la dedotta illegittimità costituzionale alla stregua della sopravvenuta e surriportata norma, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), sollevata in riferimento all'art. 43 Cost. con l'ordinanza in epigrafe, tenendo conto della sopravvenuta norma, di cui all'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere