˙ Ordinanza 184/1982 (ECLI:IT:COST:1982:184)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 21/10/1982;    Decisione  del 25/10/1982
Deposito del 10/11/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15695
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 184

ORDINANZA 25 OTTOBRE 1982

Deposito in cancelleria: 10 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 317 del 17 novembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Modena, sul ricorso proposto da Silvestri Amatore, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale;

ritenuto che l'ordinanza in epigrafe solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui detta norma non accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF ivi prevista per le pensioni di guerra, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

rilevato che con la sentenza n. 151 del 1981 questa Corte ha dichiarato non fondata analoga questione;

che nell'ordinanza non vengono addotti motivi o argomentazioni nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere