˙ Ordinanza 183/1982 (ECLI:IT:COST:1982:183)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 21/10/1982;    Decisione  del 25/10/1982
Deposito del 10/11/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14556
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 183

ORDINANZA 25 OTTOBRE 1982

Deposito in cancelleria: 10 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 317 del 17 novembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a, e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), in relazione agli artt. 42, u.c., e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara - sul ricorso proposto da Sergiacomi Arturo contro Ospedale civico "Renzetti" di Lanciano ed altri, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 21 aprile 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza di cui in epigrafe il TAR Abruzzi solleva questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in relazione agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, per preteso contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

rilevato che, con sentenza n. 33 del 1982, questa Corte ha dichiarato non fondata analoga questione;

considerato peraltro che, successivamente alla pubblicazione di detta sentenza, la materia de qua è stata parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazione, nella legge 3 settembre 1982, n. 627;

che tale normativa impone al giudice anche accertamenti di fatto onde stabilire l'applicabilità o meno della nuova disciplina alla fattispecie;

che, conseguentemente, occorre restituire gli atti al giudice a quo perche riesamini la rilevanza della questione proposta, tenendo cento della nuova normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere