˙ Sentenza  177/1982 (ECLI:IT:COST:1982:177)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Udienza Pubblica del 01/06/1982;    Decisione  del 25/10/1982
Deposito del 10/11/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9370
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 177

SENTENZA 25 OTTOBRE 1982

Deposito in cancelleria: 10 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 317 del 17 novembre 1982.

Pres. ELIA- Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO, giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 15 maggio 1976 e riapprovata il 23 luglio 1976 dal Consiglio regionale della Puglia recante "modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 agosto 1976, depositato in cancelleria il 14 agosto successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1976.

Udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il ricorrente

Ritenuto in fatto:

1. - Con ricorso notificato il 10 agosto e depositato il 14 agosto 1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge approvata il 15 maggio e riapprovata il 23 luglio 1976 dal Consiglio della Regione Puglia, per apportare "modifiche ed integrazioni alla legge 14 novembre 1972, n. 13", in tema di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.

Secondo il ricorrente, la disciplina in questione violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, "in relazione alle norme che disciplinano il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento". Fra i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato dovrebbe annoverarsi, infatti, "quello che considera con diversa rilevanza costituzionale la posizione dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali", escludendo in tal modo che ai consiglieri medesimi "siano attribuite posizioni di parità di trattamento economico" o addirittura spettino, come nella specie, posizioni superiori nei confronti del regime previsto per i parlamentari.

2. Nel giudizio si è costituita fuori termine la Regione Puglia, con atto depositato il 5 ottobre 1976, contestando la sussistenza del vizio denunciato dal ricorso.

Per altro, nelle more del giudizio stesso, è entrata in vigore la legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, anch'essa intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13". Ed in vista di ciò l'Avvocatura dello Stato ha richiesto, nella pubblica udienza, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il 3 giugno 1982, l'Avvocatura stessa ha poi depositato un estratto dalle deliberazioni del Consiglio della Regione Puglia, relativo all'adunanza del 29 marzo 1977: dal quale risulta che, in sede di approvazione della predetta legge regionale n. 13 del 1977, il Consiglio revocò la deliberazione approvativa della legge impugnata.

Considerato in diritto:

In conformità della richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dal verbale dell'adunanza tenuta il 29 marzo 1977 dal Consiglio regionale pugliese si ricava infatti, che il Presidente del Consiglio medesimo propose, prima che si procedesse all'esame di una nuova legge in tema di trattamento previdenziale dei consiglieri, di far luogo "alla revoca della delibera consiliare n. 56 del 23 luglio 1976", avverso la quale il Governo della Repubblica aveva promosso il ricorso in esame. E la proposta fu approvata all'unanimità; dopo di che fu a sua volta approvata, promulgata e pubblicata la legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, la quale ha modificato ed integrato la legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, senza che il Governo sollevasse ulteriori questioni di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere