˙ Ordinanza 153/1982 (ECLI:IT:COST:1982:153)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 06/05/1982;    Decisione  del 09/07/1982
Deposito del 29/07/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15693
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 153

ORDINANZA 9 LUGLIO 1982

Deposito in cancelleria: 29 luglio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 213 del 4 agosto 1982.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, e 94 del medesimo d.P.R. promossi con ordinanze emesse il 14 aprile e il 5 giugno 1981 dai Pretori di Cairo Montenotte e di Soave, nei procedimenti penali a carico di Cimino Mario e di Zambon Maurizio, rispettivamente iscritte ai nn.405 e 654 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981 e n. 12 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che l'ordinanza del Pretore di Cairo Montenotte indicata in epigrafe propone, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94, 83, comma quinto e 80, comma tredicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n.393, nonché dei commi quindicesimo e sedicesimo del medesimo art. 80, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, in quanto mentre queste ultime norme, nel nuovo testo, prevedono una sanzione amministrativa per chi guidi veicoli civili prima del rilascio della patente, rispettivamente, avendo sostenuto con esito favorevole l'esame di idoneità od essendo - dopo il trasferimento della propria residenza in Italia - titolare di patente estera, le altre - nei casi da ciascuna contemplati - prevedono l'irrogazione di sanzioni penali per il titolare di patente militare che prima della conversione guidi veicoli civili;

che anche il Pretore di Soave, con l'ordinanza indicata inepigrafe, solleva, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 94 e 80, quindicesimo comma del codice della strada, limitatamente, quindi, al raffronto tra i trattamenti sanzionatori del titolare di patente militare e di chi abbia sostenuto con esito favorevole l'esame di idoneità;

Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 54 del 1982, in quanto la Corte - conformemente all'avviso di numerosi giudici di merito e della stessa Corte di cassazione - ha ritenuto che la condotta di chi, munito di patente militare della quale abbia richiesto o possa richiedere la conversione, guidi autoveicoli non militari senza essere in possesso della patente rilasciata dalla Prefettura, a seguito delle innovazioni introdotte col citato art. 2 della legge n. 62 del 1974 sia sanzionata come infrazione amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma quindicesimo, cod. strada;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto e 94 del medesimo codice della strada, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Cairo Montenotte e Soave con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere