N. 137
ORDINANZA 7 LUGLIO 1982
Deposito in cancelleria: 14 luglio 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 199 del 21 luglio 1982.
Pres. ELIA - Rel. MACCARONE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901, comma 2 e 3, cod. Civ. (mancato pagamento del premio di assicurazione) promossi con ordinanze emesse il 15 e il 5 febbraio 1980 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 444 e 480 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 e n. 256 del 1980;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto detta norma attribuendo all'assicuratore il diritto alla riscossione del premio anche per il periodo in cuila garanzia assicurativa resta sospesa per l'inadempienza dell'assicurato, porrebbe in essere un ingiustificato privilegio a favore del primo senza che siano ravvisabili al riguardo motivi di utilità sociale;
che, con altra ordinanza del 15 febbraio 1980 lo stesso Pretore ha sollevato analoga questione, limitando la censura sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato che le ordinanze sopra menzionate riguardano questioni identiche o sostanzialmente connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che le questioni sopra sollevate sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 18 del 23 gennaio 1975;
che non sussistono né sono stati addotti motivi tali da indurre la Corte a mutare tale orientamento, poiché il giudice a quo che pur chiede espressamente la modifica di detta decisione, si limita a riproporre sostanzialmente le argomentazioni a suo tempo poste a base delle censure, con particolare riferimento alla pretesa elusione del vincolo sinallagmatico tra le parti a vantaggio dell'assicuratore che deriverebbe dalla disparità di trattamento denunziata, già peraltro espressamente disattesa dalla Corte con la ripetuta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1901 codice civile, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere