˙ Ordinanza 117/1982 (ECLI:IT:COST:1982:117)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 06/05/1982;    Decisione  del 03/06/1982
Deposito del 18/06/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14547
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 117

ORDINANZA 3 GIUGNO 1982

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 178 del 30 giugno 1982.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R.29 marzo 1973, n. 156 (Determinazione delle tariffe telefoniche) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Pretore di Lodi, nel procedimento civile vertente tra Boriani Carmela ed altri e la S.I.P., iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976.

Visti l'atto di costituzione della S.I.P. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Lodi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, e che tale questione è stata sollevata contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il giudizio sottoposto al suo esame deve considerarsi esaurito.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1976;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata dal pretore di Lodi con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere