˙ Ordinanza 115/1982 (ECLI:IT:COST:1982:115)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 06/05/1982;    Decisione  del 03/06/1982
Deposito del 18/06/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14545
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 115

ORDINANZA 3 GIUGNO 1982

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 178 del 30 giugno 1982.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590, ultimo comma, cod. pen. (lesioni personali colpose) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1976 dal Pretore di Empoli, nel procedimento penale a carico di Grasso Giuseppe, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Empoli, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 590 del codice penale, nella parte in cui condiziona la procedibilità del reato di lesioni colpose alla querela della parte offesa solo nell'ipotesi di lesioni personali lievi;

Considerato che nelle more del giudizio l'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha modificato l'ultimo comma della disposizione denunziata, nel senso di richiedere la procedibilità a querela per tutte le ipotesi di lesioni, salvo i casi previsti nel primo e secondo capoverso dell'art. 590 cod. pen. e limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, sicché è necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Empoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere