˙ Ordinanza 111/1982 (ECLI:IT:COST:1982:111)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Udienza Pubblica del 24/03/1982;    Decisione  del 21/05/1982
Deposito del 10/06/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14543
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 111

ORDINANZA 21 MAGGIO 1982

Deposito in cancelleria: 10 giugno 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 164 del 16 giugno 1982.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma primo, n. 1, 9, comma secondo, e 50 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 12 del r.d. 26 gennaio 1931, n. 122 (nuovo ordinamento della giustizia militare), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare) e dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616 (recte "2316" - modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), giudizi promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1977 dal Tribunale militare territoriale di La Spezia e il 27 giugno 1979 e il 12 giugno 1980 dal Tribunale militare territoriale di Padova, rispettivamente iscritte al n. 33 del registro ordinanze 1978, al n. 903 del registro ordinanze 1979 e al n. 681 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1978 e nn. 43 e 325 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di La Spezia, con ordinanza del 7 dicembre 1977, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 50 dell'ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, in riferimento agli artt. 102, secondo comma,106, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanze 27 giugno 1979 e 12 giugno 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50 r.d.n. 1022 del 1941 cit.; 78 r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata; 16 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, recante modificazioni all'ordinamento della giustizia militare; 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903, recante norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare; 12 r.d. 26 gennaio 1931 n. 122, recante il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in 1. 18 giugno 1931 n. 919, e che tutte le questioni sono state sollevate con riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

considerato che nel corso dei presenti giudizi di legittimità costituzionale è entrata in vigore la legge 7 maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, le norme impugnate;

rilevato che, di conseguenza, si rende necessario che i Tribunali militari di La Spezia e di Padova procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto della norma sopravvenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 33 del 1978, 903 del 1979 e 681 del 1980;

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali militari di La Spezia e di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere