˙ Ordinanza 100/1982 (ECLI:IT:COST:1982:100)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Camera di Consiglio del 25/02/1982;    Decisione  del 07/05/1982
Deposito del 20/05/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15675
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 100

ORDINANZA 7 MAGGIO 1982

Deposito in cancelleria: 20 maggio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 143 del 26 maggio 1982.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) promossi con due ordinanze emesse il 1 giugno 1981 dal Pretore di Brescia, nei procedimenti civili vertenti tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia e l'INPS, rispettivamente iscritte ai nn. 593 e 594 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanze emesse il 1 giugno 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, "nella parte in cui pone a carico dell'ultimo datore di lavoro gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche", in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 92 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n. 155 del 1981;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative peri giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dal Pretore di Brescia con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANOANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere