˙ Ordinanza 90/1981 (ECLI:IT:COST:1981:90)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MACCARONE
Camera di Consiglio del 05/03/1981;    Decisione  del 08/04/1981
Deposito del 01/06/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16075
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 90

ORDINANZA 8 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 1 giugno 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 158 del 10 giugno 1981.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma secondo, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1980 dal Tribunale di Piacenza, nel procedimento civile vertente tra Guarino Catello ed altri e l'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Piacenza, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 27, secondo comma e 28 legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti le modalità ed i criteri di determinazione dei prezzi in materia di cessione degli alloggi appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.);

Considerato che questione identica è stata già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 122 del 1980 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 194 del 1980;

Che non sono stati addotti né risultano motivi che possano indurre la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, secondo comma e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere