˙ Ordinanza 88/1981 (ECLI:IT:COST:1981:88)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 25/03/1981;    Decisione  del 08/04/1981
Deposito del 01/06/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16123
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 88

ORDINANZA 8 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 1 giugno 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 158 del 10 giugno 1981.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino sul ricorso proposto da Iannucci Clodomiro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, mediante un'ordinanza emessa il 29 febbraio 1980, la Commissione tributaria di primo grado di Larino ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta locale sui redditi, "nella parte in cui prevede l'applicazione di tale imposta solo a carico dei lavoratori autonomi".

Considerato che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AEBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere