˙ Ordinanza 8/1981 (ECLI:IT:COST:1981:8)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 27/11/1980;    Decisione  del 22/01/1981
Deposito del 28/01/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16046
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 8

ORDINANZA 22 GENNAIO 1981

Deposito in cancelleria: 28 gennaio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 34 del 4 febbraio 1981.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 dalla Sezione di sorveglianza della Corte di appello di Torino, sull'istanza proposta da Porello Giovanni, iscritta al n. 993 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la sezione di sorveglianza presso il distretto della Corte d'appello di Torino - con ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata - con la sentenza n. 107 del 1980 - identica questione di legittimità costituzionale, e che il giudice a quo non adduce motivi che possano indurre la Corte a discostarsi da tale precedente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - sollevata dalla sezione di sorveglianza presso il distretto della Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere