˙ Ordinanza 69/1981 (ECLI:IT:COST:1981:69)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 19/02/1981;    Decisione  del 02/04/1981
Deposito del 15/04/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16069
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 69

ORDINANZA 2 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 15 aprile 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 111 del 22 aprile 1981.

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378, comma terzo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle leggi sui lavori pubblici), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1980 dal pretore di Valentano nei procedimenti penali riuniti a carico di Serafini Armando ed altri, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, comma terzo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, nel testo modificato dalla legge 19 novembre 1921, n. 1688, in quanto attribuisce all'Ingegnere Capo del Genio Civile, per determinati reati contravvenzionali, la titolarità esclusiva dell'azione penale, il cui esercizio è rimesso alla di lui valutazione discrezionale;

Ritenuto che tale questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 84 del 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, nel testo modificato dalla legge 19 novembre 1921, n. 1688 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 84 del 1979 - sollevata dal Pretore di Valentano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere