˙ Ordinanza 68/1981 (ECLI:IT:COST:1981:68)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 19/02/1981;    Decisione  del 02/04/1981
Deposito del 15/04/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16068
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 68

ORDINANZA 2 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 15 aprile 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 111 del 22 aprile 1981.

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 125, comma primo, e 128, comma primo, cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1979 dalla Corte d'Assise di Torino, nel procedimento penale a carico di Allegri Laura ed altri, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 21, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma, e 128, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non consentono all'imputato di difendersi personalmente senza l'assistenza di un difensore o anche di non difendersi;

che tale questione è stata già dichiarata da questa Corte, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., non fondata con la sentenza n. 125 del 1979 e manifestamente infondata con la sentenza n. 188 del 1980 e, con quest'ultima sentenza, non fondata in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost.;

Ritenuto che la questione, essendo motivata con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma, e 128, primo comma, c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 21, primo comma, Cost. dalla Corte di Assise di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere