˙ Ordinanza 65/1981 (ECLI:IT:COST:1981:65)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 22/01/1981;    Decisione  del 02/04/1981
Deposito del 15/04/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16065
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 65

ORDINANZA 2 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 15 aprile 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 111 del 22 aprile 1981.

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. promossi con ordinanze emesse il 19 settembre e il 20 luglio 1979 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico di Fiocchi Vittorio e Avarino Angelo rispettivamente iscritte ai nn. 943 e 950 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 57 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen., in quanto porrebbe a carico del prevenuto, anziché dell'accusa, l'onere di provare la provenienza dei beni di cui è colto in possesso, ed introdurrebbe una presunzione di illegittimità del possesso medesimo, e quindi di colpevolezza dell'imputato.

Ritenuto che tale questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971, nelle quali si è escluso che la norma denunziata esiga la prova della legittimità della provenienza del denaro o degli oggetti posseduti, limitandosi invece a pretendere un'attendibile e circostanziata spiegazione di tale provenienza, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento; che nelle stesse decisioni si è precisato che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 cpv. Cost. non investe il modo di provare i "fatti di reato", e che quindi il principio ivi sancito è estraneo alla questione dedotta; che le ordinanze in epigrafe non propongono argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost. dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere