˙ Ordinanza 47/1981 (ECLI:IT:COST:1981:47)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Camera di Consiglio del 22/01/1981;    Decisione  del 05/03/1981
Deposito del 23/03/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16055
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 47

ORDINANZA 5 MARZO 1981

Deposito in cancelleria: 23 marzo 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 91 del 1 aprile 1981.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRTDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultimo comma, cod.proc.pen. (erronea dichiarazione di estinzione del reato - rinnovazione del dibattimento) promosso, con ordinanza emessa il 1 giugno 1979 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Contini Franco, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza 1 giugno 1979, comunicata e notificata nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 5 dicembre 1979 e iscritta al n. 664 Reg. ord. 1979, la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla difesa dell'imputato Franco Contini, di legittimità dell'art. 522, ultimo comma, cod.proc.pen., in punto "...il giudice di appello... decide in merito inappellabilmente", in relazione all'art. 24 della Costituzione; che in questa sede non si è costituita la parte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; che nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata assegnata, il giudice designato Andrioli ha svolto la relazione;

considerato che la questione è stata già ritenuta infondata con sent. n. 41/1965 e manifestamente infondata con ord. n. 9/1971, né il giudice a quo ha addotto alcun argomento in contrario.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 522, ultimo comma, cod.proc.pen. in punto "il giudice d'appello... decide in merito inappellabilmente", sollevata, in relazione all'art. 24 Cost., con ordinanza 1 giugno 1979 della Corte d'appello di Bologna; questione già giudicata non fondata con sent. n. 41/1965 e manifestamente infondata con ord. n. 9/1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere