N. 44
SENTENZA 5 MARZO 1981
Deposito in cancelleria: 23 marzo 1981.
Pres. AMADEI - Rel. LA PERGOLA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso nei confronti del Presidente della Regione Sicilia, notificato l'8 aprile 1977, depositato in cancelleria il 21 aprile 1977 ed iscritto al n. 8 del registro 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione 30 novembre 1976, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana L'Unione, Soc. Coop. a r.ill. con sede in Camastra, ad istituire una agenzia nel comune di Licata, località Oltreponte".
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola;
uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Salvatore Villari per la Regione Siciliana.
Ritenuto in fatto:
Il Presidente del Consiglio dei ministri nel sollevare il conflitto ha impugnato il decreto del Presidente della Regione Sicilia, emanato in data 30 novembre 1976 col quale si autorizzava in località Oltreponte del comune di Licata l'apertura di un'agenzia della Cassa rurale ed artigiana L'Unione.
Il suddetto decreto è impugnato per non essere stato preventivamente trasmesso alla Banca d'Italia il relativo schema, come previsto dalla lett. c) dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 ("Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio"), nell'ipotesi in cui una banca che svolga la propria attività nel solo ambito della Regione intenda aprire un'agenzia in località nella quale già operi un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale (nel comune di Licata opera, nella specie, un'agenzia del Banco di Sicilia).
Si è costituito il Presidente della Regione Sicilia chiedendo in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in via sussidiaria che il ricorso stesso sia respinto.
Con ulteriori deduzioni depositate il 6 marzo 1979, l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Regione Sicilia hanno rilevato congiuntamente che l'atto regionale, che ha dato luogo al conflitto, è stato revocato dal Presidente della Regione Sicilia con decreto 8 aprile 1978 pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 10 giugno 1978.
Si chiede pertanto che la Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere.
Tale richiesta viene di nuovo avanzata alla Corte con deduzioni di analogo Contenuto della difesa della Regione, depositate il 12 novembre 1980.
Considerato in diritto:
Con decreto 8 aprile 1978 il Presidente della Regione Sicilia ha provveduto alla revoca del provvedimento impugnato. La revoca è stata disposta appunto perché "nel caso del suddetto d.p.n. 53053 ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 lett. c) del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 e conseguentemente l'obbligo della trasmissione alla Banca d'Italia dello schema di provvedimento".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere