˙ Sentenza  23/1981 (ECLI:IT:COST:1981:23)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: DE STEFANO
Camera di Consiglio del 14/01/1981;    Decisione  del 09/02/1981
Deposito del 10/02/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9395
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 23

SENTENZA 9 FEBBRAIO 1981

Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 44 del 13 febbraio 1981.

Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953 n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni (n. 15 reg. ref.).

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta;

udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum.

Ritenuto in fatto:

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 10 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni?".

Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data, l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio 1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.

In data 10 gennaio 1981, il Comitato promotore del referendum in esame ha presentato una memoria. In essa, ribadite le riserve riguardo al criterio della "omogeneità" dei quesiti, affermato da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978, si osserva non potersi comunque dubitare che la richiesta di abolizione delle due norme del codice penale che prevedono, rispettivamente, la pena dell'ergastolo e ne stabiliscono le modalità, dia luogo ad un quesito "omogeneo". Rilevato che nessuno degli altri principi limitativi della ammissibilità del referendum, enunciati nella citata sentenza di questa Corte, viene nel caso in discussione, nella memoria si aggiunge che la soppressione delle norme sull'ergastolo, di cui attraverso il referendum si propone l'abrogazione, verrebbe a dare attuazione al principio, proclamato dall'art. 27 della Costituzione, che le pene debbono tendere alla rieducazione del reo: ad un fine cioè che, proiettandosi oltre la loro durata, presuppone che la esecuzione delle pene sia limitata nel tempo.

Nessuna memoria è stata presentata da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Considerato in diritto:

Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, sono gli articoli 17, comma primo, n. 2, e 22 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni. L'art. 17, nell'elencare le pene principali, indica, al n. 2 del primo comma, l'ergastolo. Il successivo art. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, sancisce che "La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto".

La Corte, in sede di cognizione dell'ammissibilità del referendum - compito che le è attribuito dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e dagli artt. 32, comma secondo, e 33 della citata legge n. 352 del 1970 - non riscontra nella richiesta in esame alcuna ragione d'inammissibilità, e pertanto la dichiara ammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo), e 22 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398, e successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere