˙ Ordinanza 21/1981 (ECLI:IT:COST:1981:21)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: DE STEFANO
Camera di Consiglio del 11/12/1980;    Decisione  del 29/01/1981
Deposito del 10/02/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16052
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 21

ORDINANZA 29 GENNAIO 1981

Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 44 del 13 febbraio 1981.

Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1979 dal pretore di Carpi nel procedimento civile vertente tra Schiavi Alberto e Porzio Maurizio, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

ritenuto che con ordinanza emessa il 6 giugno 1979 il pretore di Carpi ha sollevato d'ufficio - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, e unico della legge di conversione con modifiche 8 agosto 1977, n. 510, nella parte in cui:

a) sottraggono al regime di proroga legale i contratti di locazione in corso stipulati da conduttori con reddito complessivo netto superiore agli otto milioni di lire, senza tener conto se trattisi di conduttori o subconduttori appartenenti a nuclei familiari numerosi rispetto ad altri conduttori, i quali, pur godendo di uguale reddito, non abbiano famiglia a proprio carico, e dunque senza distinzione alcuna dell'effettivo reddito riservato alle esigenze di vita di ciascun componente della famiglia, in tal modo venendo a disciplinare in maniera eguale posizioni economiche tra loro diverse;

b) non tengono conto, in ogni caso, di quanti siano i soggetti percettori del reddito, anche rispetto a quelli che in effetti ne traggono sostentamento, potendo così aversi in qualche caso un unico percettore di reddito superiore e uno o più fruitori, e in altro caso, più percettori - fruitori di reddito, magari gravati da altri fruitori passivi, i quali subiranno, irragionevolmente, identico trattamento;

c) non attribuiscono rilevanza, nella determinazione del reddito, alla incidenza dell'aumento del costo della vita e della svalutazione monetaria, venendo così ad essere, per cause indipendenti dalla volontà degli interessati, assolutamente e irragionevolmente differenziata la posizione dei singoli nuclei familiari, che possono essere invece attinti in identico modo, e con identici effetti giuridici dalla norma in questione;

che l'Avvocatura dello Stato nel suo atto d'intervento, richiamate le ragioni, già esposte in precedenti giudizi discussi innanzi a questa Corte, a sostegno della legittimità costituzionale della denunciata normativa, ha concluso per la non fondatezza.

Considerato che la sollevata questione, nei cennati profili e con riferimento all'invocato parametro dell'art. 3 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1980, né vengono addotti nuovi argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Carpi, dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981 .

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere