˙ Sentenza  19/1981 (ECLI:IT:COST:1981:19)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: DE STEFANO
Camera di Consiglio del 11/12/1980;    Decisione  del 29/01/1981
Deposito del 10/02/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9825 9826
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 19

SENTENZA 29 GENNAIO 1981

Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 44 del 13 febbraio 1981.

Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani) convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928, e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con l'ordinanza emessa il 20 novembre 1979 dal pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Faggioni Giovanni e Tripaldi Nicola, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 11 Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto in fatto:

Con citazione 11 aprile 1978, Giovanni Faggioni, proprietario di un appartamento in Genova - Pegli, tenuto in locazione da Nicola Tripaldi, premesso che quest'ultimo, essendo titolare di un reddito che la dichiarazione IRPEF per il 1975 aveva dimostrato superiore a lire 9.000.000, non aveva diritto alla proroga di legge, lo conveniva davanti al pretore di Voltri per sentirsi convalidare la licenza per finita locazione, che intimava per il 1 agosto 1978 (data di scadenza del contratto), e ordinare di conseguenza il rilascio dello stabile. Costituitosi in giudizio, il convenuto (a quanto risulta dagli atti) eccepiva in via preliminare, in relazione agli artt. 3, 41, terzo comma, e 47 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della norma (invocata dall'attore per escludere la proroga della locazione) dell'art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 928, "nella parte in cui non tiene conto del numero dei componenti la famiglia del conduttore e dell'eventuale aumento del costo della vita durante il corso della proroga e della procedura intesa a denegarla".

All'atto della precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 marzo 1979, di fronte alla richiesta dell'attore (formulata in seguito alla sopravvenuta legge sull'equo canone) di dichiarazione della "risoluzione del contratto per finita locazione per la scadenza di cui all'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e precisamente per il 1 agosto 1981", il convenuto, nel confermare la eccezione di incostituzionalità già sollevata, eccepiva "per gli stessi motivi, la incostituzionalità della norma recata dall'art. 65 della legge n. 392".

Il pretore, ritenuto che la eccezione di illegittimità costituzionale, oltre che rilevante, fosse non manifestamente infondata, anche se in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con ordinanza emessa il 20 novembre 1979, sospeso il giudizio, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché volesse dichiarare "se, in relazione all'art. 3 della Costituzione, esista illegittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 928 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

Nel motivare il provvedimento di rimessione, il pretore di Voltri osserva, in punto di rilevanza, che "non essendo contestato il livello di reddito del convenuto, le norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio sono quelle delle quali si assume il contrasto con talune norme della Costituzione".

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che "in assenza della valutazione dei parametri sussidiari della composizione del nucleo familiare del conduttore e dell'evoluzione del costo della vita in corso di proroga e in corso di causa, il contrasto fra le norme impugnate e l'art. 3 della Costituzione per violazione della condizione di eguaglianza di fronte alla legge per disparità di condizioni dei conduttori non apprezzabili in giudizio per la non rilevanza dei mentovati parametri, è ipotizzabile".

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e pubblicazione della ordinanza di rinvio, nessuna delle parti del giudizio di provenienza si è costituita innanzi alla Corte, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La Corte pertanto è stata convocata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Considerato in diritto:

1. - Il Pretore di Voltri prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 928 (rectius, dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928), e dell'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per aver statuito in tema di proroga dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenendo conto del solo reddito del conduttore, senza la concomitante valutazione dei parametri sussidiari della composizione del suo nucleo familiare, e della evoluzione del costo della vita in corso di proroga e di causa.

2. - Per quanto concerne l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 778 del 1977, convertito con modificazioni in legge n. 928 dello stesso anno, va ricordato che la questione, sotto il profilo della parità di trattamento di conduttori con familiari a carico e conduttori che, pur fruendo dello stesso reddito, non abbiano famiglia, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1980, in riferimento a varie norme di proroga succedutesi nel tempo, tra cui anche quella ora denunciata dal giudice a quo.

Del pari non fondata è stata dichiarata con la richiamata sentenza n. 132 del 1980 la questione sotto l'altro profilo, della incidenza negata all'aumento del costo della vita ed alla svalutazione della moneta, sulla determinazione del reddito del conduttore ai fini della concessione o meno della proroga. Vero che, per tal verso, la norma allora denunciata con varie ordinanze dallo stesso Pretore di Voltri, era l'art. 1, comma 2, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510: ma trattasi di norma testualmente identica a quella ora denunciata, e le ragioni poste allora a base della pronuncia di questa Corte consentono ora di pervenire pacificamente ad egual conclusione.

Pertanto, non essendo addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 778 del 1977, convertito con modificazioni in legge n. 928 del 1977, prospettata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, va dichiarata manifestamente infondata.

3. L'ordinanza di rimessione denuncia "per gli stessi motivi" anche l'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Questa norma disciplina in via transitoria l'applicazione della nuova normativa sulle locazioni ai contratti, relativi ad immobili adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della legge (o per i quali sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione), limitando il suo ambito ai contratti "non soggetti a proroga"; mentre, per quelli "soggetti a proroga" secondo la preesistente legislazione, provvedono i precedenti articoli da 58 a 64 della stessa legge.

Ma il denunciato art. 65 non fa verun riferimento al reddito del conduttore, che, peraltro, non assume rilievo nemmeno nelle disposizioni richiamate in detta norma, e comprese nella disciplina apprestata in via ordinaria dalla stessa legge sull'"equo canone". Né il giudice a quo chiarisce in quale senso i motivi addotti a sostegno del prospettato dubbio sulla legittimità costituzionale dell'altra norma denunciata (che disponeva la proroga limitatamente ai contratti stipulati con conduttori aventi un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire) possano suffragare egual dubbio per l'art. 65, sotto alcuno dei profili ricordati nel precedente paragrafo.

Pertanto, la questione, relativamente all'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, va dichiarata inammissibile, non avendo il giudice a quo adeguatamente ottemperato al precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che prescrive all'autorità giurisdizionale remittente di precisare "i termini ed i motivi" posti a base dell'ordinanza con cui la questione viene sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore di Voltri, dell'art. l, comma 2, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928; questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1980;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la stessa ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore di Voltri, dell'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere