˙ Ordinanza 170/1981 (ECLI:IT:COST:1981:170)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GIONFRIDA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 14/05/1981;    Decisione  del 16/07/1981
Deposito del 30/07/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15122
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 170

ORDINANZA 16 LUGLIO 1981

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1979 dal pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Boschi Graziano ed altri e l'ENEL, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.

Visti l'atto di costituzione dell'ENEL e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 30 novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

che nel relativo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione; che è intervenuto altresì il convenuto Ente nazionale per l'energia elettrica, sostenendo invece l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio; che l'Ente nazionale per l'energia elettrica ha richiesto, per altro, che la Corte decida la questione in pubblica udienza, data la novità dei profili evidenziati dal giudice a quo, rispetto a quelli già esaminati dalla Corte stessa nelle sentenze n. 35 e n. 40 del 1980.

Considerato che non ricorre il caso di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte; e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, delle norme anzidette, la causa va rinviata alla pubblica udienza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere