N. 167
ORDINANZA 16 LUGLIO 1981
Deposito in cancelleria: 30 luglio 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 221 del 12 agosto 1981.
Pres. GIONFRIDA - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNLTTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 novembre 1980 dal Pretore di Verbania nei procedimenti civili vertenti tra Ferri Enrico ed altri e la S.p.a. Montefibre e Scarsetti Giuseppe ed altri e la S.p.a. Taban, iscritte ai nn. 242 e 243 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Verbania, con due ordinanze - di identico contenuto - emesse il 24 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 3 Cost., censurando il diverso regime dei lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, secondo che si tratti di elezioni amministrative o di elezioni politiche; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione in esame è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 35 del 1981;
che, per altro, la sopravvenuta legge 30 aprile 1981, n. 178, ha disposto che le norme in questione si applichino "anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali", comprese le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 1980, cui si riferiscono entrambe le ordinanze di rimessione; e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora rilevante.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEIIRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere