N. 156
ORDINANZA 15 LUGLIO 1981
Deposito in cancelleria: 24 luglio 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 214 del 5 agosto 1981.
Pres. GIONFRIDA - Rel. VOLTERRA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati), promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1978, il 22 gennaio e il 12 luglio 1979, il 16 giugno 1978 e il 12 marzo 1980 dai pretori di Brescia, Bologna e Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 247, 290, 704 e 726 del registro ordinanze 1979 ed al n. 274 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 147, 168 e 345 dell'anno 1979 e n. 152 dell'anno 1980;
udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui pone a carico di aziende municipalizzate e consorzi di comuni gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336;
Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non indica i mezzi con i quali Comuni, Aziende municipalizzate e relativi Consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere