N. 155
ORDINANZA 15 LUGLIO 1981
Deposito in cancelleria: 24 luglio 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 214 del 5 agosto 1981.
Pres. GIONFRIDA - Rel. VOLTERRA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati), promossi con due ordinanze emesse il 23 settembre 1980 dal pretore di Pistoia nei procedimenti civili vertenti tra Bardelli Armanus e l'INPS e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, iscritte ai nn. 774 e 813 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 41 dell'anno 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il pretore di Pistoia con ordinanze emesse il 23 settembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui pone a carico delle Casse di risparmio di Pistoia e Pescia gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53 e 81 della Costituzione;
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 92/1981;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dal pretore di Pistoia con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53 e 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIANELLI DUCCI - ALDERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere