N. 152
ORDINANZA 15 LUGLIO 1981
Deposito in cancelleria: 24 luglio 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 214 del 5 agosto 1981.
Pres. GIONFRIDA - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1980 dal Pretore di Lecco, nei precedimenti civili riuniti vertenti tra Sartor Silvio ed altri e la ditta Regina Italy ed altra, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'11 marzo 1981.
Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Lecco, con ordinanza emessa il 27 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 3 Cost., censurando il diverso trattamento degli scrutatori secondo che svolgano le loro funzioni in occasione di elezioni amministrative o di elezioni politiche;
che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione in esame è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 35 del 1981; e che l'ordinanza di rimessione, del resto anteriore alla predetta pronuncia, non prospetta alcun nuovo profilo o motivo, rispetto a quelli già considerati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo conima, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere