˙ Ordinanza 144/1981 (ECLI:IT:COST:1981:144)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Udienza Pubblica del 04/03/1981;    Decisione  del 25/06/1981
Deposito del 21/07/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14516
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 144

ORDINANZA 25 GIUGNO 1981

Deposito in cancelleria: 21 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 207 del 29 luglio 1981.

Pres. AMADEI - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della voce n. 38 della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1975 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Pietta Luigi e l'INAIL, iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Pietta Luigi;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della voce n. 38 della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude dalla indennizzabilità la sordità da rumori contratta nell'esercizio di lavorazioni diverse da quelle tassativamente indicate dalla tabella (nella specie, di lavorazione comportante l'uso di utensili ad aria compressa).

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974;

che, con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con un nuovo elenco delle lavorazioni considerate causa di ipoacusia e sordità da rumori (voce n. 44, lettera e), in particolare);

che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo riesamini il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, tenendo conto delle nuove tabelle in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere