˙ Ordinanza 136/1981 (ECLI:IT:COST:1981:136)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GIONFRIDA - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 04/06/1981;    Decisione  del 24/06/1981
Deposito del 10/07/1981;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16088
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 136

ORDINANZA 24 GIUGNO 1981

Deposito in cancelleria: 10 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 193 del 7 luglio 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori. Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali) promossi con quattro ordinanze emesse il 26 febbraio 1980 dal Pretore di Adria, nei procedimenti penali a carico di Giudizio Corrado, Boscolo Tino, Tasso Mario ed altri e Fabbri Valentino, iscritte ai nn. da 66 a 69 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 167, 168, 169, 195 del 1980 e 66 del 1981;

Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dal Pretore di Adria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere