N. 13
SENTENZA 29 GENNAIO 1981
Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 44 del 13 febbraio 1981.
Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. promosso con ordinanza, emessa il 18 settembre 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Calvi Corrado e la s.p.a. Salvarani, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto:
Provvedendo sulla domanda, diretta, con ricorso in data 19 luglio 1979, da Corrado Calvi a conseguire, tra l'altro, la condanna della Salvarani s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato, al pagamento, a suo favore, della complessiva somma di lire 76.548.847 (oltre rivalutazione monetaria e interessi) per differenze retributive, a vari titoli maturate, dal 21 maggio 1968 al 16 febbraio 1979, sulla base del rapporto subordinato tra le parti svoltosi, e sulla eccezione di maturatasi prescrizione quinquennale, a sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., dei crediti fatti valere dall'attore per differenze retributive, maturate prima del quinquennio antecedente alla formale messa in mora, l'adito Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza 18 settembre 1979, comunicata e notificata nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 gennaio 1980, e iscritta al n. 817 R.O. 1979, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., in riferimento agli artt. 136, comma primo e 36 Cost., perché, successivamente alla pubblicazione della sentenza 10 giugno 1966, n. 63, consentirebbe che la prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento di rapporti di lavoro privati soggetti alla applicazione delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, malgrado il generale "stato di soggezione" del lavoratore, consistente nel ragionevole timore di ritorsione da parte del datore di lavoro, che, pur senza giungere al licenziamento, può assumere le forme più disparate (ipotesi di metus non prese in considerazione nella sentenza n. 63/1966).
Nessuna delle parti essendosi costituita né avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, la decisione dell'incidente, a sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata fissata per la camera di consiglio del 13 novembre 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto:
1. - Il Pretore lamenta che la Corte, prendendo, con pronunce successive alla sent. n. 63/1966, in considerazione le leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 al fine di verificare la conformità ai dettami costituzionali dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., non abbia tenuto nella debita considerazione il dispositivo della sent. n. 63/1966, nel quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 2948, n. 4 (e degli artt. 2955 e 2956, n. 1) cod. civ., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, fosse oppur no l'inerzia del lavoratore provocata dalla "situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui è portato a rinunciarvi per timore del licenziamento"; la mancata inserzione, nel dispositivo, della frase della motivazione, or ora riprodotta in virgolato, impedirebbe, dunque, alla Corte di prendere in considerazione - si ripete - i due successivi corpi di norme.
Con la sent. n. 40/1979, la Corte ha precisato che il rapporto tra la disciplina normativa, modificata da sentenza di accoglimento della Corte medesima, e la disciplina successivamente adottata con legge o atto avente forza di legge (a loro volta non sospettati d'incostituzionalità) dà vita a vicende di parziale o totale abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali è il giudice ordinario, non la Corte costituzionale per adire la quale sarebbe d'uopo muovere dalla premessa, per la verità inconsistente, che la sentenza di accoglimento della Corte attribuisca alla norma, parzialmente annullata, autorità superiore al vigore proprio delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge ordinaria. Tale sentenza è più che sufficiente a negar fondamento alla denuncia, da giudicarsi infondata e non manifestamente infondata sol perché si sono assunti a parametri non gli artt. 3 e 36, ma l'art. 136.
2. - Inammissibile per irrilevanza è la seconda questione perché il giudice a quo non ha speso la benché minima motivazione sulle misure, diverse dal licenziamento, di cui il lavoratore sarebbe stato vittima se avesse fatto valere i propri diritti, seppure non è lecito osservare che soltanto il licenziamento priva il lavoratore del diritto al salario, garantito dall'art. 36.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento all'art. 136 Cost. con l'ordinanza 18 settembre 1979 dal Pretore di Parma;
2. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere