N. 124
ORDINANZA 23 GIUGNO 1981
Deposito in cancelleria: 7 luglio 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 193 del 15 luglio 1981.
Pres. GIONFRIDA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Malattie professionali - grado minimo di inabilità permanente), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dal Tribunale di L'Aquila, nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Di Stefano Carmine, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 1980.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 4 giugno 1980 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come invece previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.
Considerato che la medesima questione è stata già decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 64 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 64 del 1981 - sollevata dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere