˙ Sentenza  98/1980 (ECLI:IT:COST:1980:98)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Udienza Pubblica del 19/03/1980;    Decisione  del 19/06/1980
Deposito del 25/06/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9954
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 98

SENTENZA 19 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 25 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 180 del 2 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in relazione all'art. 8 dello stesso decreto (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1976 dal pretore di Pisa, nel procedimento penale a carico di Del Ry Enrico ed altro, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14 luglio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti. per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Con racc. R.R. 19 luglio 1974 il direttore della sede di Livorno dell'E.N.P.I. (Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni) trasmise alla pretura di Pisa 39 rapporti giudiziari compilati, in diverse date, dal tecnico incaricato Alberto Berti a seguito di verifiche effettuate nello stabilimento della Fabbrica Pisana in Pisa, Via Aurelia 1, nei confronti di Biagini Silvano, nonché i relativi 39 verbali di verifica.

Con racc. R.R. 22 luglio 1974 lo stesso direttore trasmise alla pretura quattro rapporti giudiziari, compilati, in diverse date, dal medesimo tecnico a seguito di verifiche effettuate nello stesso cantiere e i relativi verbali di verifica nei confronti di Biagini Silvano. Con racc. R.R. 21 ottobre 1974, infine, vennero ritrasmessi alla pretura due rapporti giudiziari, compilati dallo stesso tecnico incaricato Berti a seguito di verifica effettuata il 1 agosto 1974, e i relativi due verbali sempre nei confronti di Biagini Silvano, che nella fabbrica ricopriva la posizione di capo officina.

Con decreto 30 settembre 1974, n. 1091 notificato a Del Ry Enrico, proprietario dello stabilimento, il 6 dicembre 1974 e al Biagini il 16 dicembre 1974, il pretore di Pisa ingiunse a costoro di pagare l'ammenda di lire 600.000 ciascuno per avere, nella loro qualità di responsabili dello stabilimento Fabbrica Pisana, violato in più occasioni e in più settori di lavorazione gli artt. 169, 171, 172, 173' 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 188, 190, 191, 271, 287, 288, 324, 376, 389 lett. a) b) c) del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 347 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Il Del Ry spiegò opposizione il 9 dicembre 1974 chiedendo, a seguito di dibattimento, dichiararsi non dover procedere nei suoi confronti "in quanto le denunzie di cui al decreto penale 1091/1974, di cui il sottoscritto opponente contesta il fondamento in fatto e in diritto, derivano da verbali di visita periodica dell'E.N.P.I. senza che il sottoscritto sia stato messo in grado di ottemperare ad alcuna prescrizione di cui all'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520" e chiedendo comunque essere assolto per non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato.

Il Biagini si oppose giusta verbale del 19 dicembre 1974, in cui riprodusse alla lettera i motivi già dedotti dal Del Ry.

A seguito di che, il pretore ordinò la citazione dei due imputati per l'udienza del 9 luglio 1975, che subì alcuni rinvii finché all'udienza del 21 febbraio 1976 la difesa degli imputati sollevò preliminarmente eccezione d'incostituzionalità dell'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 in relazione all'art. 8 dello stesso decreto e in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

Con ordinanza 21 febbraio 1976, regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 14 luglio 1976, il giudice a quo ha reputato non manifestamente infondata la prospettata questione perché a) l'art. 9, demandando agli ispettori del lavoro. definiti dall'art. 8 dello stesso decreto ufficiali di polizia giudiziaria, la discrezionale facoltà di diffidare i datori di lavoro a regolarizzare entro un certo termine situazioni di inosservanza della legge, penalmente sanzionate, assoggetta l'inizio dell'azione penale alla valutazione discrezionale del funzionario che, in sede amministrativa, effettua l'ispezione, in contrasto con il principio della illegittimità di interferenze discrezionali, da cui dipende o può dipendere l'attuazione della legge penale, b) se contemporaneamente alla trasmissione del verbale di visita periodica all'autorità giudiziaria si prescrivono misure che il datore di lavoro deve adottare in breve termine eliminando i rilevati difetti, il giudice più non sarà in grado di disporre indagini peritali.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha invece spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 13 luglio 1976, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha osservato che la questione è stata già ritenuta infondata, con sent. 105/1967 della Corte, in riferimento all'art. 3, e che l'assunzione a parametro dell'art. 27 non è argomentata. Quanto all'accenno, infine, contenuto nella ordinanza di rimessione, all'attuazione delle prescrizioni dell'ispettore e alla conseguenziale impossibilità in cui il giudice verserebbe, di accertare lo stato anteriore delle cose, osserva l'Avvocatura che il rilievo non pertiene al richiamo dell'art. 27 e, comunque, non rafforza la ipotesi della incidenza sul diritto di difesa del destinatario delle prescrizioni perché costui, se ritiene di essere in regola con le norme sulla prevenzione degli infortuni, non attua le prescrizioni e ben può nel processo far constatare dal giudice il preciso stato delle cose.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 1980, alla quale la trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'adunanza del 22 novembre 1979 in camera di consiglio, il giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato si è rimessa all'atto d'intervento.

Considerato in diritto:

Per il pretore "la questione di illegittimità costituzionale rilevata dalla difesa degli imputati non è manifestamente infondata ed essa appare rilevante ai fini del giudizio", ma, mentre il giudizio di non manifesta infondatezza è sorretto da motivazione, neppure una parola è spesa per giustificare l'apprezzamento di rilevanza, che risulta per contro smentito da atti e documenti del procedimento penale, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte, di cui il pretore non ha tenuto alcun conto.

Invero non l'Ispettore del lavoro ma il tecnico incaricato dall'E.N.P.I. ha effettuato verifiche, i cui verbali' in una con i rapporti giudiziari, sono stati inoltrati al pretore di Pisa, ma nel corso delle indagini non ha intimato diffide di sorta; la quale carenza poi è stata addirittura lamentata dal Del Ry e dal Biagini nelle opposizioni al decreto penale, aventi identico contenuto.

Pertanto, difetta alla duplice censura di illegittimità la necessaria base di fatto e altro non rimane che dichiararne l'irrilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, sollevata, in riferimento all'art. 8 dello stesso testo normativo per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost., dal pretore di Pisa con la ordinanza 21 febbraio 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere