N. 92
ORDINANZA 5 GIUGNO 1980
Deposito in cancelleria: 11 giugno 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 18 giugno 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1 980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980.
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone:
I) che nella motivazione della sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:
1) a pag. 13 riga 15ª deve intendersi "a 40" in luogo di "e 41";
2) a pag. 19 riga 4ª deve intendersi "art. 56" in luogo di "art. 52";
3) a pag. 25 riga 11ª deve intendersi "comma terzo" in luogo di "comma primo";
4) a pag. 25 riga 17ª deve intendersi "2 aprile" in luogo di "3 aprile";
5) a pag. 26 riga 1ª deve intendersi "comma nono" in luogo di "comma primo";
6) a pag. 36 riga 1ª deve intendersi "erano già muniti" in luogo di "sono privi";
7) a pag. 36 righe da 3 a 5 deve intendersi "ge 10 febbraio 1953, n. 62, la complessa facoltà di individuare zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in condizioni di degrado e" in luogo di "ge 10 febbraio 1953, n. 62, zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in condizioni di degrado - la complessa facoltà di individuare nell'ambito";
8) a pag. 39 riga la deve intendersi "art. 21" in luogo di "art. 2";
II) che nel dispositivo della stessa sentenza a pag. 41, al punto 3, deve intendersi "dell'art. 11" in luogo di "dell'art. 42".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere