˙ Ordinanza 90/1980 (ECLI:IT:COST:1980:90)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 22/04/1980;    Decisione  del 05/06/1980
Deposito del 11/06/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16286
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 90

ORDINANZA 5 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 18 giugno 1980.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il S giugno 1978 dal pretore di Pattada, nel procedimento civile vertente tra Cappai Giovanna Maria e l'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Sassari, iscritta al n. 896 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 6 febbraio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Pattada, con ordinanza emessa il 5 giugno 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 novembre 1979), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: assumendo che l'assegnatario di un alloggio popolare, in quanto privato della possibilità di ricorrere al pretore avverso il decreto di revoca dell'assegnazione, sarebbe posto in condizione deteriore rispetto ad ogni altro inquilino di una privata abitazione;

che in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece il rigetto dell'impugnativa.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - in riferimento agli artt. 3 e 24 primo comma (nonché agli artt. 25, primo comma, 76 e 102 primo comma Cost.) - è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del 1979 e manifestamente infondata dall'ordinanza n. 23 del 1980.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sollevata dal pretore di Pattada, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere